Seppur con ritardo, anche la Regione Campania recepisce le nuove linee guida nazionali sui tirocini extracurriculari (il termine era novembre 2017) provando a contestualizzarle rispetto alle proprie esigenze territoriali. Il nuovo regolamento, datato 20 febbraio 2018, disciplina così anche in Campania le nuove regole sui tirocini formativi e di orientamento.

Con lo scopo di valorizzare questo strumento di ingresso o reinserimento nel mondo nel lavoro, ma anche al fine di arginare fenomeni di uso distorto che se n’era fatto in tutta Italia, l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 aveva fissato le nuove regole con diverse novità, tra cui l’ampliamento della platea dei destinatari, l’introduzione di nuovi criteri su durata minima e numero di tirocinanti che si possono ospitare, fino a prevedere forme di premialità per i soggetti ospitanti che, alla fine del percorso, assumono lo stagista. Le Regioni dovevano recepire tali indicazioni entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. Non tutte lo hanno fatto per tempo. La Campania, ad esempio, ha atteso fino alla scorsa settimana per “partorire” il nuovo regolamento (in attesa ora di pubblicazione sul Burc per l’entrata in vigore).

Tra le novità deliberate dalla giunta campana, c’è innanzitutto la platea dei destinatari (oltre a disoccupati, soggetti svantaggiati e disabili, anche lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o a rischio disoccupazione perché in forza presso aziende interessate da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale, procedure concorsuali, riconversione aziendale o in contratto di solidarietà). Uniformata anche la durata massima: un anno sia per i tirocini di orientamento (riservati a neo diplomati/neo laureati che abbiano conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi) che per i tirocini di inserimento/reinserimento per soggetti inoccupati/disoccupati o, come visto, anche per soggetti a rischio espulsione dal ciclo lavorativo. Rimane invece invariata a 24 mesi la durata massima in favore dei soggetti disabili. Sale anche l’indennità di partecipazione mensile minima da garantire al tirocinante in Campania: 500 euro a fronte dei precedenti 400. Il Lazio, ad esempio, nel recepire le nuove linee guida, ha innalzato notevolmente, a 800 euro mensili, il rimborso in favore del tirocinante. Da ricordare che tale indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre il tirocinante va assicurato all’Inail contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi. Altra novità in Campania: è necessario che il tirocinante non abbia avuto alcun rapporto di lavoro, di collaborazione, o un incarico (prestazioni di servizi) con il soggetto ospitante nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio. Resta fermo che non sono attivabili tirocini per professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni per attività tipiche riservate alla professione. E questo investe anche il campo sanitario oltre che i praticantati per professioni dell’area legale o contabile e lavoristica.

Il numero massimo di tirocinanti che un’azienda può ospitare contemporaneamente varia poi in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa. Tra le novità quella che nel computo della forza lavoro si tiene conto anche dei dipendenti a tempo determinato e che, da 0 a 5 dipendenti, è comunque possibile ospitare un tirocinante  (prima in Campania occorreva avere in forza almeno un dipendente salvo che per le imprese artigiane). Infine, le misure di premialità decollano anche in Campania: i soggetti ospitanti con oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato potranno procedere all’attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento prevista dal regolamento, in relazione alla quantità di contratti di lavoro dipendente dalla durata di almeno sei mesi stipulati a favore dei precedenti stagisti.

Per poter attivare tirocini, lo ricordiamo, il ospitante soggiace ad alcuni obblighi. I più importanti riguardano l’adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche il non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa o il non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

Nello Giannantonio