Qual è il compito del personale infermieristico in caso di prelievo coattivo previsto dal nuovo Codice della strada per accertare lo stato di alterazione alla guida conseguente all’abuso di alcool o stupefacenti? Una circolare esplicativa della Fnopi (Federazione Nazionale delle Professioni infermieristiche) indirizzata agli Ordini provinciali chiarisce le procedure legate al divieto di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, che costituiscono delle aggravanti delle nuove fattispecie delittuose di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

In particolare, quattro sono le procedure in caso di reati stradali che interessano anche gli infermieri:

• l’ufficiale di polizia giudiziaria, acquisito l’ordine del magistrato (anche telefonicamente), dovrà procedere all’accompagnamento presso la struttura sanitaria del soggetto per sottoporlo al richiesto prelievo ematico;

• tutte le attività materiali necessarie per attuare il prelievo coattivo dovranno essere eseguite riportando la richiesta della polizia giudiziaria nella relativa presa in carico sottoscritta dal medico responsabile della struttura;

• il personale sanitario individuato, quindi anche quello infermieristico, agirà quale ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 348 del Codice di procedura penale e procederà al prelievo;

• la polizia giudiziaria dovrà redigere apposito verbale controfirmato dal medico responsabile con specifica indicazione del trattamento eseguito.

Secondo la Fnopi, nel caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti per la determinazione del tasso alcolemico o della previa assunzione di sostanze stupefacenti, la modalità di accertamento del reato di omicidio stradale o di lesioni stradali, aggravati dall’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, richiede in entrambi i casi l’acquisizione di campioni biologici da parte dell’indagato, preferibilmente ematici. Mentre per l’accertamento dello stato di alterazione da assunzione di stupefacenti può essere sufficiente l’acquisizione della saliva del conducente, per l’accertamento dello stato di ebbrezza occorre necessariamente procedere mediante analisi di campione ematico.

Tra l’altro, se il conducente coinvolto in un sinistro è stato trasportato presso un presidio ospedaliero e, per motivi diagnostici o terapeutici, sottoposto a prelievi di liquidi biologici, compresi prelievi ematici, questi potranno comunque essere acquisiti anche per l’indagine.

Dunque, in caso di prelievo coattivo reso necessario dal rifiuto del conducente, il gip autorizza anche oralmente, in via d’urgenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento. In queste sedi i sanitari, i medici ma anche gli infermieri saranno delegati ad eseguire le prestazioni richieste, agendo nelle vesti di ausiliari di polizia giudiziaria.