La disciplina del nuovo contratto di prestazione occasionale è intervenuta per colmare il vuoto lasciato dalla repentina e frettolosa abrogazione dei “vecchi” voucher. L’impianto normativo attuale (legge 21 giugno 2017 n. 97 seguita dalla circolare attuativa Inps 107 del 5 luglio 2017), con limiti e regole più stringenti, reintroduce due strumenti per remunerare e tracciare il lavoro occasionale: uno per le famiglie, il cosiddetto “Libretto famiglia” (ma solo per remunerare prestazioni di lavoro domestico, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare); un altro per le aziende ed altri utilizzatori nell’esercizio dell’attività professionale e di impresa nonché per le amministrazioni pubbliche e le imprese agricole ma con specifiche regolamentazioni. Famiglie, imprese e professionisti, prima di ricorrere a questo tipo di collaborazioni saltuarie, dovranno preventivamente alimentare il proprio “portafoglio virtuale” di voucher (esclusivamente attraverso versamento F24 e non più con acquisti presso ufficio postale e tabaccai), che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate sul portale dell’Inps.

Questi i nuovi limiti generali: per ciascun soggetto, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi da contratto di prestazione occasionale non potranno superiore i 5mila euro netti nell’anno civile; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, il ricorso al lavoro occasionale non potrà superare lo stesso tempo dei 5mila euro annui; infine, le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore in favore dello stesso utilizzatore non potranno determinare compensi di importo superiore a 2.500 euro annui, con un ulteriore tetto di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno. In caso di sforamento di queste ultime limitazioni, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per gli utilizzatori imprese o professionisti, inoltre, sarà consentito ricorrere al contratto occasionale solo se il numero di lavoratori dipendenti occupati a tempo indeterminato non è superiore a cinque. In più – altra limitazione – non potranno essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, così come sono escluse dal campo di applicazione della norma le imprese del settore edile e tutti i casi di esecuzione di appalti di opere o servizi.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale né incidono sul suo eventuale status di disoccupato. Ma quanto “vale” oggi un’ora di lavoro occasionale secondo il nuovo sistema? Dai precedenti 7,50 euro, la misura minima oraria del compenso passa a 9 euro netti, tranne nel settore agricolo. Sono interamente a carico dell’utilizzatore, inoltre, la contribuzione alla Gestione separata Inps nella misura del 33% del compenso orario (2,97 euro) ed il premio Inail (0,32 euro). Complessivamente il costo di un’ora di lavoro risulta essere pari a 12,29 euro. E sul complessivo acquisto “lordo” dei nuovi voucher sono poi dovuti gli oneri di gestione pari all’1% del versamento. Diversamente, per il “libretto famiglia” il valore nominale di 10 euro, al netto della contribuzione, riserva al prestatore 8 euro netti l’ora.

Per l’accesso alle prestazioni, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps, che sarà però operativa solo nei prossimi giorni. L’utilizzatore, diverso dalla famiglia, è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la suddetta piattaforma, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni: dati anagrafici del prestatore; luogo di svolgimento della prestazione; oggetto della prestazione; data e ora di inizio e fine della prestazione; compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Attenzione, però. Terminata la prestazione, o meglio entro le ore 24 del terzo giorno successivo, l’utilizzatore potrà inoltrare – sempre attraverso il portale Inps – la eventuale revoca della dichiarazione inviata. Qui potrebbe emergere una pericolosa falla di un sistema che si pone proprio l’obiettivo di evitare abusi e ricorso al lavoro sommerso. Potrebbe ben accadere infatti che, in assenza di controlli ispettivi nel giorno della prestazione lavorativa, l’azienda annulli la prestazione, “conservando” i voucher acquistati per… future esigenze. Tuttavia, l’Inps nella circolare 107 preannuncia “controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore”.

In assenza di revoca, invece, la prestazione si considererà svolta e l’Inps procederà ad erogare il compenso pattuito al prestatore accreditandolo (entro il 15 del mese successivo) sulla base della modalità prescelta dal lavoratore in fase di registrazione: accredito in conto corrente o su carta di credito dotata di Iban o, infine, bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio postale.

Infine, una precisazione doverosa: le nuove prestazioni occasionali, previste dalla Legge n. 97/2017, così come i precedenti voucher abrogati, non hanno nulla a che vedere con le prestazioni autonome occasionali disciplinate dall’articolo 2222 del codice civile per le quali continua ad applicarsi la normativa di riferimento e la ritenuta fiscale del 20%. La differenza attiene essenzialmente alla professionalità prevista in capo al collaboratore autonomo occasionale, il quale si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Nello Giannantonio