Un datore di lavoro può licenziare con un messaggio Whatsapp? Sì, secondo il tribunale di Catania, che ha rigettato il ricorso di una dipendente licenziata in questa modalità ritenendola sufficiente ad “assolvere l’onere della forma scritta, trattandosi di un documento informatico”. Inoltre, c’è anche tanto di prova di avvenuta consegna della comunicazione: la famosa doppia spunta azzurra di notifica della lettura di messaggi ricevuti attraverso Whatsapp garantisce infatti al mittente valida evidenza in ordine alla data e all’ora di avvenuta ricezione.“La volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera non equivoca, come del resto dimostra la reazione da subito manifesta dalla predetta parte” ha aggiunto l’ordinanza catanese del 27 giugno scorso. Di fatto, la lavoratrice ha con certezza imputato la comunicazione al suo datore di lavoro visto che l’ha poi impugnata in via stragiudiziale nei termini previsti.

Una pronuncia destinata comunque a far discutere ancora, in quanto il precedente potrebbe investire in futuro anche il campo dei nuovi social e di altri servizi di messaggistica.

La norma (articolo 2 della legge 604/66) impone, appunto, che il datore di lavoro “deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”. Quindi, il licenziamento deve essere innanzitutto“comunicato” – essendo un atto recettizio – e deve essere comunicato “in forma scritta”, pena la sua inefficacia. E se in giurispriudenza si è più volte ribadito che la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore persino in forma indiretta, purché inequivoca, chiara e facilmente

intellegibile, in modo da rendere conoscibile al destinatario l’intenzione di estinguere il rapporto di lavoro, la fresca decisione del tribunale di Catania appare difficilmente contestabile in quanto anche il messaggio Whatsapp è senz’altro un documento scritto, ancorché informatico, rivolto ad un destinatario specifico.

In precedenza (sentenza del luglio 2016 della Corte d’appello di Firenze), nel corso di un altro giudizio, era già stato statuito che una comunicazione di licenziamento inviata dal datore di lavoro al lavoratore tramite sms potesse soddisfare il requisito di forma scritta richiesto dalla legge.

Nello Giannantonio