Il dopo-voucher per disciplinare il lavoro occasionale (di natura comunque subordinata e quindi differente dal lavoro autonomo occasionale) prevede canali differenziati per famiglie, micro-imprese fino a cinque dipendenti e aziende di più grandi dimensioni. Questa settimana al Senato il testo inserito nella legge di conversione del decreto 50/2017 (scadenza 23 giugno) è al varo dopo l’ok della Camera.
Dopo la frettolosa abolizione della normativa sui voucher su pressione del referendum (poi annullato) proposto dalla Cgil, gli strumenti in arrivo sono due per far emergere il sommerso. Per le imprese piccole ed i professionisti ci sarà il nuovo contratto di prestazione occasionale, che potrà però essere utilizzato solo da chi conta fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato ed entro il tetto di 5mila euro l’anno (ogni lavoratore potrà essere pagato con questa modalità fino a 2.500 euro). Ma attenzione: non si potrà ricorrere al lavoro occasionale per i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa. Le imprese interessate si iscriveranno ad una piattaforma Inps attraverso la quale verranno gestite anche tutte le comunicazioni obbligatorie preventive di utilizzo da parte del committente. Il nuovo compenso orario per il lavoratore è pari a 9 euro netti (contribuzione tutta a carico del datore di lavoro), esente da imposizione fiscale e non rilevante ai fini dello status di disoccupato. Divieto di utilizzo dei “nuovi voucher” per imprese del settore edile ed agricole, per queste ultime salvo che le prestazioni vengano rese da disoccupati, pensionati ed under 25 non iscritti l’anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Per le famiglie (intese come persone fisiche non nell’esercizio di attività professionale o di impresa) è in arrivo invece un libretto telematico prefinanziato, che si potrà utilizzare – con gli stessi limiti – per retribuire piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini, anziani e disabili, lezioni di insegnamento privato supplementare. Per il prestatore la legge stabilisce un compenso orario di valore nominale pari a 10 euro. Per ciascun titolo di pagamento sono a carico della famiglia i contributi alla gestione separata Inps (1,65 euro), all’Inail (0,25 euro) e per oneri gestionali (0,10 euro).
Con i vecchi voucher, invece, gli unici limiti annui erano 7mila euro netti per il lavoratore e 2mila euro netti per i singoli rapporti tra prestatore e stesso committente imprenditore o professionista.
E per le medie e grandi e medie imprese con più di cinque dipendenti? Si profila adesso un preoccupante vuoto legislativo, soprattutto per chi non rientra nelle attuali condizioni per l’accesso al lavoro intermittente o a chiamata (attivabile con lavoratori under25/over 55 o per lavori discontinui secondo una tabella regia del 1923) e almeno fino a quando non sarà, appunto, liberalizzato il requisito anagrafico del cosiddetto “job on call”. Misura annunciata in un primo momento, ma che in questa seconda manovra d’estate del governo Gentiloni sembra essersi polverizzata…
Nello Giannantonio